UFFICIO COORDINAMENTO TRAPIANTI :
RESPONSABILE : Dott. Angelo G. Blasetti – Coordinatore Locale Trapianti P.O. Avezzano
Si svolge attività di Formazione ed Informazione sulle problematiche della Donazione degli Organi e dei Tessuti.
Identificazione e valutazione idoneità del donatore, accertamento morte encefalica e mantenimento del donatore fino, in caso di consenso, al prelievo degli organi e dei tessuti
INFORMAZIONI GENERALI SULLA ORGANIZZAZIONE DELLA DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI IN ITALIA
L’organizzazione dei trapianti in Italia è articolata su un Centro Nazionale Trapianti (CNT) che ha sede a Roma in via Giano della Bella 34, presso l’Istituto Superiore di Sanità (tel. 06/49904040) 3 Centri Interregionali (CIR) e 19 Centri Regionali per i trapianti (CRT) uno per ogni regione (tranne il Molise che è associato all’Abruzzo e la Valle d’Aosta che è associata al Piemonte). I 3 CIR sono: l’Associazione Interregionale Trapianti (AIRT) attualmente con sede nel CRT Piemonte (Torino), il Nord Italia Transplant (NITp) con sede nel CRT Lombardia (Milano) e l’Organizzazione Centro Sud Trapianti (OCST) con sede a Roma. In ogni ospedale sede di Unità di Terapia Intensiva è presente un Coordinatore Locale.
L’OCST è una organizzazione fondata nell’ottobre 1998 con convenzioni tra sette regioni del centro Sud. Nel 1999 ha aderito la Campania e nel 2002 la Sicilia. Attualmente l’OCST è composta quindi da nove Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria) e comprende una popolazione di più di 22 milioni di abitanti.
Finalità del CRT Abruzzo – Molise
Coordinare le attività di donazione, di prelievo, di allocazione e di interscambio di organi per trapianto come previsto dalla legge 91/99 e nel rispetto dei caratteri di volontarietà, altruismo, gratuità, informazione, finalità terapeutica, consenso informato del donatore ed anonimato in modo che non sia possibile ottenere compenso economico né di alcun altro tipo a seguito della donazione di una parte del corpo umano.
Obiettivi del CRT
Gli obiettivi principali del CRT sono:
– promuovere l’incremento della disponibilità di organi e di tessuti destinati a trapianto- garantire una corretta e appropriata distribuzione degli organi in base alle conoscenze tecniche e ai principi di equità, trasparenza e pari opportunità- promuovere la formazione professionale e una corretta informazione dei cittadini sulla donazione ed il trapianto di organi e tessuti.
Compiti del CRT
Il CIR/CRR assolve, come previsto dall’art. 10 della legge 91/99, ai seguenti compiti:
– gestisce la Lista Unica Regionale per Trapianto di rene;
– gestisce la Lista Unica Regionale per Trapianto di cuore;
– coordina, con i Centri di Rianimazione ed i Coordinatori Locali degli Ospedali sede di prelievo delle regioni Abruzzo e Molise, le attività di reperimento dei potenziali donatori;
– valuta l’idoneità del Potenziale Donatore;
– assegna gli organi ai pazienti iscritti alla lista d’attesa del Centro Trapianto di rene di L’Aquila secondo i criteri concordati a livello regionale, interregionale e/o nazionale;
– promuove l’informazione e la formazione professionale sulle attività di donazione, prelievo e trapianto degli organi e tessuti.
Campi d’azione del CRT
I campi di azione del CRT sono:
A. Coordinamento
– promozione del consenso, stesura ed applicazione di regolamenti a valenza regionale
– coordinamento delle attività di prelievo degli organi e tessuti
– standardizzazione del processo della donazione in tutti gli ospedali delle due regioni
– valutazione dell’idoneità degli organi
– gestione della Lista Unica Regionale dei pazienti in attesa di Trapianto d’Organo e allocazione degli organi secondo criteri concordati a livello regionale e nazionale
– collaborazione con il CIR OCST nello scambio degli organi e nell’attuazione di programmi nazionali (trapianti pediatrici ed urgenze)
– canalizzazione delle informazioni al cittadino.
B. Registro Regionale Attività Donazione e Trapianto
Il CRT cura la raccolta e l’aggiornamento delle seguenti banche dati:
– Lista Unica Regionale Trapianto di rene
– Lista Unica Regionale Trapianto di cuore
– Registro regionale delle segnalazioni dei Potenziali Donatori di Organi (PDO)
– Registro regionale dei pazienti deceduti per lesioni cerebrali
– Registro dei pazienti trapiantati nei centri della regione
– Archivio dati di donazione e trapianto di tessuti
C. Formazione professionale
Il CRT cura nell’ambito della donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti, la formazione permanente del personale sanitario.
Il CRT ha realizzato i seguenti corsi di formazione destinati al personale sanitario:
– Corsi regionali di formazione obbligatoria Il Processo della Donazione degli Organi per il personale sanitario dei centri di rianimazione
– Corso regionale di Transplant Procurement Managment destinati ai coordinatori locali del prelievo
– Corsi Raccolta e registrazione delle dichiarazioni di volontà dei cittadini in merito alla donazione di organi e tessuti per personale amministrativo
– Corsi di sensibilizzazione e formazione permanente per la richiesta del consenso alla donazione.
– Corsi di formazione sulle problematiche del processo di donazione degli organi e tessuti per il personale sanitario degli ospedali d’Abruzzo e del Molise
– Corsi di formazione per Medici di Medicina Generale in collaborazione con la FITO
D. Protocolli operativi e Linee Guida
Il CRT cura lo sviluppo a livello regionale dei protocolli operativi destinati all’incremento delle donazioni ed assicura il rispetto di suddetti protocolli e delle linee guida emanate dal Centro nazionale Trapianti nell’ambito dell’attività di donazione e trapianto di organi e tessuti.
Organizzazione del CRT
Il CRT coordina le attività di prelievo e di trapianto svolte nelle regioni Abruzzo e Molise.
Nel territorio di competenza sono operativi:
– 18 ospedali sede di prelievo di organi e tessuti
– 2 ospedali sede di centro di trapianto di organi (Rene a L’Aquila, Cuore a Chieti)
– 1 Banca degli Occhi (L’Aquila).
– 10 reparti oculistici sede di trapianto di tessuti oculari
– 1 ospedale con attivo il programma di Trapianto di cellule staminali emopoietiche e sede della Banca Regionale di sangue di Cordone Ombelicale (Pescara)
Il CRT attua per la regione Abruzzo e per la regione Molise il “Sistema Regionale di Controllo della Qualità del Processo della Donazione
Diritti del Cittadino e CRT
Il CRT garantisce al cittadino i seguenti diritti:
– cura effettiva del paziente con insufficienza d’organo mediante il procurement dell’organo e l’esecuzione del trapianto
– rispetto assoluto della persona, della dignità umana e del diritto alla salute
– rispetto assoluto della propria volontà in merito alla donazione d’organi- informazione sul processo della donazione
– informazione sui servizi sanitari a cui può accedere- pari opportunità di accesso al trapianto
– informazione completa e continua sul suo percorso terapeutico
– equità e trasparenza nella assegnazione degli organi secondo criteri trasparenti dichiarati e condivisi
– rispetto assoluto del diritto alla privacy sia del donatore che del ricevente
– garanzia della qualità degli organi trapiantati
– informazione dei cittadini attraverso: il Portale Sanità della Regione Abruzzo (http://www.sanitab.regione.abruzzo.it/); il sito web aziendale della Azienda U.L.S. di L’Aquila, in via di attivazione; casella di posta elettronica; pubblicazioni; relazione annuale sulle attività di Donazione e Trapianto in Abruzzo e Molise e aggiornamento della Carta dei Servizi.
Pubblicazioni del CRT
– Raccolta ed elaborazione dei dati annuali relativi all’attività regionale di donazione e trapianto di organi e tessuti
– Manuale di morte cerebrale e donazione di organi e tessuti (edito su testo realizzato dal CRT Regione Lazio) distribuito ai medici delle terapie intensive di tutti gli ospedali della Regione Abruzzo e della Regione Molise
– Assistenza infermieristica alla donazione ed al trapianto di organi e tessuti (edito su testo realizzato dal CRT Regione Lazio) distribuito agli infermieri delle terapie intensive di tutti gli ospedali della Regione Abruzzo e della Regione Molise
Programmi di trapianto
Sono attualmente attivi nella regione Abruzzo i seguenti distinti Programmi di Trapianto:
– Trapianto di rene
– Trapianto di cuore
– Trapianto di cornea
– Trapianto di cellule staminali emopoietiche
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
La partecipazione dei cittadini svolge un ruolo fondamentale nel processo che inizia con la donazione degli organi e consente di realizzare il trapianto.Questo è l’unico strumento con cui si può raggiungere un incremento significativo delle donazioni tale da soddisfare le richieste di trapianto ed ottenere una riduzione delle liste d’attesa.Il Cittadino che crede in questo obiettivo può partecipare:
1. mediante la dichiarazione della propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti (dichiarazione olografa, tesserino di iscrizione ad associazioni di donatori di organi, registrazione presso il Sistema Informativo Trapianti nei punti di accettazione delle Aziende Sanitarie Locali)
2. mediante il consenso familiare alla donazione
3. mediante la partecipazione e/o l’organizzazione, attraverso le associazioni dei donatori e dei malati, di attività che operino una corretta informazione sulla donazione ed il trapianto
4. mediante suggerimenti, richieste di informazioni, ai recapiti del CRT, dei coordinatori locali, e dei centri di trapianto.
COORDINATORI LOCALI
In base all’Art. 12 della Legge 91/99 è istituita la figura del Coordinatore locale per i trapianti che è un medico dell’azienda sanitaria competente per territorio che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti, designato dal direttore generale dell’azienda. I coordinatori locali, come indicato nelle Linee Guida Nazionali delle attività di coordinamento, svolgono le seguente funzioni:
1. assicurare l’immediata comunicazione dei dati relativi al donatore al centro regionale;
2. organizzare le operazioni di prelievo e trasferimento di organi e tessuti e gestire le problematiche dell’intero processo di donazione;
3. coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;
4. curare i rapporti con le famiglie dei donatori;
5. organizzare attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza.
NORMATIVA ITALIANA SUI TRAPIANTI
Legge 26 giugno 1967, n. 458
Trapianto del rene tra persone viventi
Legge 12 agosto 1993, n. 301
Norme in materia di prelievi e innesti di cornea
Legge 29 dicembre 1993, n. 578
Norme per l’accertamento e la certificazione di morte
Ministero della Sanità – Decreto 22 agosto 1994, n. 582
Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte Legge 1 aprile 1999, n. 91
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
Legge 16 dicembre 1999, n. 483
Norme per consentire il trapianto parziale di fegato
Ministero della Sanità – Decreto 8 aprile 2000
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione degli organi a scopo di trapianto.
NORMATIVA REGIONALE
L.R. Abruzzo n.103 dell’8 Maggio 1995
“Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d’organo”
DRG Molise n.1169 del 6.10.2003
“Riconoscimento del Centro Regionale per i Trapianti della Regione Abruzzo quale Centro Regionale per la Regione Molise
LINEE GUIDA NAZIONALI IN TEMA DI TRAPIANTO RENALE
Linee guida per la gestione delle liste di attesa e la assegnazione del trapianto di rene da donatore cadavere
Linee guida per il trapianto renale da donatore vivente
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA E LA ASSEGNAZIONE DEL TRAPAINTO DI RENE DA DONATORE CADAVERE
Capitoli
1. responsabilità del reperimento di organi
2. criteri di offerta e scambio degli organi prelevati
3. composizione delle liste di attesa
4. criteri di assegnazione
5. principi di verifica e controllo6. criteri generali di revisione
1. Responsabilità del reperimento di organi
1. Ogni regione è responsabile per l’attuazione ed il supporto di politiche sanitarie che consentano di incrementare il reperimento di organi a favore dei propri cittadini in attesa di trapianto.
2. Ogni regione o aggregazione interregionale, in proprio e in collaborazione con le regioni afferenti allo stesso coordinamento interregionale, è altresì responsabile del reperimento degli organi per i pazienti iscritti nelle liste di attesa dei centri trapianto del relativo ambito territoriale.
2. Criteri di offerta e scambio degli organi prelevati
1. Gli organi prelevati in ciascuna regione o aggregazione interregionale vengono prioritariamente offerti a pazienti iscritti nelle liste di attesa dell’area servita.
2. In caso di assegnazione prioritaria di reni a pazienti iscritti in altre aree (in base a protocolli concordati per pazienti in situazione di urgenza o a difficile trapiantabilità – vedi punto 3.12), l’area ricevente è tenuta a restituire un organo all’area cedente secondo protocolli concordati tra i CIR ed il CNT.
3. Gli organi non utilizzati in una regione o aggregazione interregionale (eccedenze) sono offerti ad altre aree. In questo caso l’area ricevente non è tenuta alla restituzione.
3. Composizione delle liste di attesa
1. Ogni paziente può iscriversi nelle lista di attesa di un Centro Trapianti della regione di residenza e di un altro Centro Trapianti del territorio nazionale, di sua libera scelta. Se la regione di residenza effettua un numero di donazioni inferiore a 5 donatori per milione di abitanti, il paziente può iscriversi, oltre che nel Centro dell’area di residenza, in 2 altri centri di Sua scelta (tre iscrizioni complessive).
2. L’insieme delle liste dei centri trapianto di una regione o di una aggregazione interregionale costituisce la lista di attesa della regione o dell’aggregazione interregionale.
3. L’iscrizione nelle liste di attesa viene effettuata dai centri di trapianto nel rispetto delle indicazioni del Centro regionale o interregionale.
4. Indicativamente la lista di attesa di ciascun centro trapianti dovrebbe essere inferiore al quintuplo del numero dei trapianti effettuati per anno. Annualmente ogni centro di trapianto definisce il tetto massimo di pazienti iscrivibili in accordo con il proprio centro regionale o interregionale.
5 pazienti residenti hanno il diritto di iscriversi in ogni caso nelle liste regionali o dell’aggregazione interregionale; si raccomanda che i pazienti non residenti non superino il 50% del totale dei pazienti iscritti. Se le iscrizioni di pazienti non residenti superano il 50% dei pazienti iscritti il centro trapianto, il centro regionale o il centro interregionale sono autorizzati a non accettare l’iscrizione di pazienti non residenti.
6. Al paziente che chiede l’iscrizione in lista il Centro Trapianti fornisce le indicazioni e la modulistica necessarie per presentare la domanda tramite il nefrologo o il Centro Dialisi. Entro 30 giorni dalla richiesta il paziente riceve la comunicazione della data della visita per l’inserimento oppure la richiesta di completare la documentazione.
7. La data della visita viene fissata entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione. Il Centro Trapianti informa per iscritto il paziente dell’avvenuto inserimento in lista, o delle ragioni del non inserimento entro 60 giorni dalla esecuzione della visita; contestualmente invia copia della documentazione al Centro Regionale o Interregionale.
8. Le liste di attesa vengono periodicamente revisionate dai centri di trapianto che comunicano al paziente e al nefrologo curante eventuali sospensioni o cancellazioni (vedi punto 3.13); contestualmente ne viene inviata copia della comunicazione al Centro Regionale o Interregionale.
9. Ogni centro trapianti fornisce al paziente una carta di servizi che riporti:
a) i criteri di iscrizione del centro;
b) le cadenze e il protocollo dei controlli per rimanere in lista attiva;
c) i criteri adottati per l’assegnazione dei reni;
d) il numero globale di pazienti in lista;
e) il tempo medio di inserimento in lista attiva;
f) il tempo medio di attesa pretrapianto;
g) la percentuale di soddisfacimento del bisogno;
h) il numero dei donatori utilizzati nell’ambito regionale nell’ultimo anno e la media dei donatori disponibili per anno;
i) il numero di trapianti da donatore cadavere effettuati nell’ultimo anno e la media degli ultimi 5 anni;
j) il numero dei trapianti da vivente effettuati nell’ultimo anno e la media negli ultimi 5 anni;
k) i risultati ad 1 e 5 anni in termini di sopravvivenza dell’organo e del paziente, sia per i pazienti trapiantati da donatore vivente, sia per quelli trapiantati da donatore cadavere;
l) l’operatività del centro in termini di mesi/anno, precisando eventuali periodi di chiusura;
m) dove è possibile ottenere ulteriori informazioni;
10. Il Centro Nazionale fornisce su richiesta:
· la situazione dell’attività dei singoli Centri di Trapianto;
· i risultati delle verifiche e controlli sull’attuazione delle linee guida ;
· le modalità per ottenere ulteriori informazioni;
11. Le iscrizioni alle liste di attesa in essere al 31/12/2000 non vengono in ogni caso cancellate;
12. I pazienti più difficilmente trapiantabili (per esempio: iperimmuni, secondi trapianti, pazienti con antigeni rari, pazienti in emergenza per accessi vascolari, etc.) vengono inclusi in protocolli selezionati concordati tra il CNT ed i Centri Interregionali di riferimento. I criteri di inserimento dei pazienti, i criteri di attuazione dei protocolli, le modalità di assegnazione e di resa degli organi assegnati attraverso tali protocolli saranno formalizzati entro il mese di marzo 2001 e soggetti a verifiche annuali;
13. I centri trapianto e i centri dialisi informano entro 3 giorni il centro regionale o interregionale sulle variazioni nella composizione delle liste per quanto riguarda i nuovi inserimenti e le cancellazioni. Questo a sua volta inserisce tale variazione nel sistema informatico nazionale dei trapianti. I Centri trapianti informano con comunicazione scritta, contestualmente inviata in copia al Centro regionale o Interregionale il paziente e il nefrologo curante dell’eventuale sospensione o cancellazione dalla lista motivandone la ragione;
14. I Centri regionali ad ogni variazione (inserimento/cancellazione) dei pazienti pediatrici in lista di attesa, trasmettono la relativa documentazione al proprio Centro Interregionale di Riferimento. Il Centro Interregionale provvede alla trasmissione della variazione al Centro Nazionale Trapianti, che, a sua volta, provvede all’aggiornamento della lista nazionale pediatrica e alla sua ridistribuzione ai Centri Interregionali.
1. Criteri di assegnazione§
A ciascuna centro regionale o interregionale viene consentito l’impiego di un proprio algoritmo di assegnazione
§ I criteri di assegnazione pur potendo essere diversi tra le varie regioni o aggregazioni interregionali, si riferiscono a principi comuni, condivisi e scientificamente validi, trasparenti e documentabili ad ogni interessato che ne faccia richiesta, tramite il CNT, che sorveglia la corretta applicazione. Ciascun centro regionale o interregionale consente al Centro Nazionale la verifica dell’applicazione dell’algoritmo prescelto
§ L’assegnazione di reni prelevati da donatore pediatrico viene effettuata dal CIR nella cui area è stato segnalato il donatore. L’assegnazione di questi organi avviene a livello nazionale in base alla lista unica nazionale della quale ogni CIR riceve l’aggiornamento.
§ Se la compatibilità lo consente, i pazienti provenienti da regioni prive di centro trapianti ricevono preferenzialmente i reni provenienti dalla regione di residenza; in alternativa viene costruito un sistema di crediti; in ogni caso, al fine di non penalizzare l’attività di reperimento in tali regioni, viene rispettato il bilancio tra organi procurati e pazienti trapiantati
5. Principi di verifica e controllo
§ I centri regionali ed interregionali trasmettono al Centro Nazionale le informazioni in loro possesso relative alle liste di attesa ed all’algoritmo di assegnazione degli organi attraverso il sistema informativo dei trapianti secondo le modalità concordate.
§ Il Centro nazionale dei trapianti verifica che le presenti linee guida siano attuate.§ Il Centro nazionale comunica l’esito della verifica dell’attuazione delle linee guida agli interessati che ne facciano richiesta motivata.
LINEE GUIDA PER IL TRAPIANTO RENALE DA DONATORE VIVENTE
1. Il trapianto di rene da donatore vivente ha luogo nei centri trapianto autorizzati dal Ministero della Sanità nel rispetto delle procedure indicate dalla normativa in vigore.
2. L’attività di trapianto da donatore vivente ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo all’attività di trapianto da donatore cadavere; richiede il raggiungimento di elevati standard di qualità definiti e verificati dal Centro Nazionale per i Trapianti; non deve limitare le attività di donazione, prelievo e trapianto da donatore cadavere.
3. Il prelievo di un rene da un donatore vivente, viene effettuato su esplicita, motivata, libera richiesta del donatore e del ricevente, dopo una corretta e completa informazione dei potenziali rischi per il donatore, per il beneficio terapeutico del paziente.
4. Dall’ 1/1/2001 i candidati a ricevere il trapianto di rene da donatore vivente vengono registrati presso il Centro di Riferimento regionale o interregionale ed informati sulla possibilità di essere iscritti anche in lista da donatore cadavere.
5. Sul donatore vengono effettuati accertamenti clinici che escludano la presenza di specifici fattori di rischio in relazione a precedenti patologie del donatore ed accertamenti immunologici che evidenzino il grado di compatibilità tra donatore-ricevente.
6. Sul donatore viene effettuato anche un accertamento che verifichi le motivazioni della donazione, la conoscenza di potenziali fattori di rischio e delle reali possibilità del trapianto in termini di sopravvivenza dell’organo e del paziente, l’esistenza di un legame affettivo con il ricevente (in assenza di consanguineità o di legame di legge) e la reale disponibilità di un consenso libero ed informato. L’accertamento di cui a questo comma, viene condotto da una parte terza individuata dal Centro regionale di riferimento, e viene effettuato in modo indipendente dai curanti del ricevente (chirurgo trapiantatore e nefrologo);
7. In ogni caso la donazione non dà luogo a compensi né diretti, né indiretti, né a benefici di qualsiasi altra natura.
8. In ogni caso il consenso può venire ritirato in qualsiasi momento prima del trapianto
9. Dall’1/1/2001 il Centro Nazionale Trapianti riceve le segnalazioni dei candidati al trapianto di rene da donatore vivente ed il follow-up dei donatori e dei pazienti trapiantati
10. Il Centro Nazionale Trapianti sorveglia che il trapianto da vivente sia svolto nel rispetto dei principi cardine dei trapianti: trasparenza, equità, sicurezza, qualità.
Le domande più frequenti
Perché donare Perché prelevando organi e tessuti da una persona deceduta è possibile salvare la vita a qualcun altro o rendere migliore l’esistenza di malati afflitti da patologie gravemente invalidanti.
Perché proprio io Spesso evitiamo questa domanda, ritenendo il trapianto una possibilità estranea alla nostra vita. Ognuno di noi potrebbe un giorno avere bisogno di essere curato con un trapianto. Ognuno di noi può scegliere, oggi, di essere donatore di organi.
Cosa donare E’ possibile donare sia organi che tessutiOrgani: cuore, reni, fegato, polmoni, pancreas e intestino.Tessuti: pelle, ossa, tendini, cartilagine, cornee, valvole cardiache e vasi sanguigni.
Quando donare Tutti siamo potenziali donatori, ma diventiamo tali solo nel momento in cui il nostro cervello ha perso la capacità di funzionare a causa di lesioni irreversibili provocate da emorragie, traumi cranici, aneurismi etc. E’ lo stato che viene definito “morte cerebrale”: il cervello non è più in grado di inviare messaggi al resto del corpo per farlo funzionare.
Garanzie mediche Accertamento di morteL’accertamento di morte è un adempimento previsto dalla legge in ogni caso, non solo quando c’è un donatore. Per farlo esistono norme che non lasciano spazio a dubbi.
La morte è causata da una totale assenza di funzioni cerebrali dipendenti da un arresto della circolazione protratto per almeno 20 minuti oppure da una gravissima lesione che ha colpito direttamente il cervello. In questi casi, detti di “morte cerebrale”, i medici eseguono accurati accertamenti clinici e strumentali (elettroencefalogramma, angiografia cerebrale ecc.) per stabilire la contemporanea presenza di:
stato di incoscienza
assenza di riflessi del tronco
assenza di respiro spontaneo
silenzio elettrico cerebrale
Per la legge il momento della morte coincide con la simultanea presenza di tutti questi elementi all’inizio dell’osservazione e per un periodo non inferiore a 6 ore per gli adulti; 12 e 24 ore per i bambini (a seconda delle diverse fasce d’età).
Chi sono i medici che accertano e certificano la morte
La morte non può essere accertata da un solo medico, è necessaria una commissione di tre professionisti, nominata dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale. Comprende un medico legale, un rianimatore e un neurofisiopatologo, ognuno con specifiche funzioni e competenze. A loro, prima di dichiarare la morte del paziente, spetta il compito di svolgere e registrare tutti gli esami per almeno tre volte nelle ore di osservazione previste dalla legge. Sono assolutamente esclusi da tale commissione i medici che dovranno eseguire il prelievo e il trapianto.
Si può decidere a chi donare i propri organi? No. Gli organi vengono assegnati ai pazienti in lista d’attesa in base all’urgenza e alla compatibilità clinica e immunologia del donatore.
I pazienti devono pagare per ricevere un organo? ASSOLUTAMENTE NO! I costi del trapianto sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre è illegale comprare e vendere organi umani: la donazione è sempre gratuita e anonima.
Come cambia la vita dei trapiantati? Dopo l’operazione e un periodo di riabilitazione possono riprendere a lavorare, viaggiare, fare sport. I soggetti in età fertile possono avere figli, le giovani donne trapiantate possono portare a termine una gravidanza. Ormai i casi di rigetto sono sempre più rari e controllabili grazie ai farmaci.
La mia religione mi permette di donare? Una delle domande più frequenti nelle discussioni sulla donazione degli organi è: “La mia religione l’approva?”.E’ un quesito legittimo anche se nasce da un’ambiguità: la confusione che si può fare tra culto dei morti e culto dei cadaveri.Tutte le grandi religioni attuali e del passato ricordano e tengono in grande considerazione i defunti in quanto, ipotizzando un’anima immortale, li sentono spiritualmente presenti, ancora “vivi” a prescindere dalla degradazione biologica del corpo. Sul piano morale sono tutte favorevoli al prelievo degli organi in quanto lo considerano un atto di grande solidarietà umana e, di conseguenza, meritevole agli occhi della divinità.
Riportiamo di seguito, in sintesi, il punto di vista delle principali religioni sull’argomento.
AMISH…
Approva se vi è una chiara indicazione che la salute del trapiantato sarà migliorata, ma è riluttante se il risultato è incerto.
AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO…
L’individuo e la famiglia hanno il diritto di ricevere e donare gli organi e i tessuti.
BATTISTA…
Il trapianto è approvato solo se offre la possibilità di miglioramento fisico e il prolungamento della vita.
BUDDISTA…
La donazione è una questione di coscienza individuale.
CATTOLICA…
I trapianti sono eticamente e moralmente accettati dalla Chiesa Cattolica. La donazione è incoraggiata in quanto atto di carità e di amore fraterno.
EBRAICA…
Gli ebrei ritengono che se è possibile donare un organo per salvare una vita, è obbligatorio farlo. Poiché ridonare la vista è considerato salvare la vita, è incluso anche il trapianto della cornea.
GRECO ORTODOSSA…
Non pone obiezioni alle procedure che contribuiscono a migliorare lo stato di salute.
INDUISTA…
La donazione degli organi per il trapianto è una decisione individuale.
ISLAM…
Gli islamici approvano la donazione da parte di donatori che abbiano dato in anticipo il proprio consenso per iscritto e gli organi non devono essere conservati, bensì trapiantati immediatamente.
LUTERANA..
.Approva la donazione di organi umani per i trapianti perché contribuisce allo star bene dell’umanità e può essere un’espressione di sacrificio amorevole per un vicino bisognoso.
MORMONE…
La donazione degli organi per i trapianti è una questione personale.
PRESBITERIANA…
Incoraggia e appoggia la donazione di organi e tessuti. Rispetta la coscienza individuale e il diritto di una persona di decidere per quanto riguarda il suo corpo.
QUACCHERA…La donazione degli organi per i trapianti è una questione personale.
SCIENZA CRISTIANA…
Non prende posizione, lasciando la decisione all’individuo.
TESTIMONI DI GEOVA…
La donazione è questione di coscienza individuale fatto salvo che tutti gli organi e i tessuti devono essere completamente privi di sangue.
VALDESE…
Incoraggia e sostiene la donazione e il trapianto degli organi, giudicato uno strumento per aiutare il prossimo anche dopo la propria morte.
La dichiarazione di volontà: cos’è
La dichiarazione della volontà di donare gli organi è regolamentata dalla legge n.91 del 1 aprile 1999 e dal decreto ministeriale dell’8 aprile 2000.L’art 4 della legge n.91/99 introduce il principio del silenzio assenso, in base al quale a ogni cittadino maggiorenne viene chiesto di dichiarare la propria volontà sulla donazione dei propri organi e tessuti, dopo essere stato informato che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione. Tale principio non è ancora in vigore. In questa fase transitoria, prima dell’applicazione del silenzio – assenso, la manifestazione della volontà è regolamentata dall’art. 23 della stessa legge (disposizioni transitorie) che introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito. A tutti i cittadini viene data la possibilità (non l’obbligo) di esprimere la propria volontà in merito alla donazione dei propri organi. Attualmente queste sono le possibilità per esprimere la volontà:
1) una dichiarazione scritta che il cittadino porta con sé con i propri documenti. A questo proposito il Decreto legislativo 8 aprile 2000 ha stabilito che qualunque nota scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), numero di un documento di identità, data e firma, è considerata valida ai fini della dichiarazione
2) la registrazione della propria volontà presso la AUSL di riferimento (rivolgersi al coordinatore locale) o il medico di famiglia
3) la compilazione del tesserino blu inviato dal Ministero della Sanità nel maggio del 2000 che deve essere conservato insieme ai documenti personali
4) l’atto olografo o la tessera dell’AIDO o di una delle altre associazioni di volontariato o di pazienti.
Il Centro Nazionale Trapianti
Quando la volontà di donare viene registrata alla AUSL, i dati vengono inseriti in un archivio del Centro Nazionale per i Trapianti che è collegato con i Centri Regionali. In caso di possibile donazione in un soggetto di cui venga accertata la morte, viene verificato se il soggetto ha con sé la dichiarazione o ha registrato la volontà nell’archivio informatico.
La dichiarazione di volontà: a che serve
Attraverso la dichiarazione di volontà ogni singolo cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà non venga violata dalle decisioni altrui. Inoltre è la dimostrazione che si è capito il problema e si dà la propria adesione ad un momento di grande solidarietà umana. Se un cittadino non si esprime
Se un cittadino non esprime la propria volontà, al momento attuale la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di osservazione di morte. Pertanto è bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto.
Per i minorenni chi decide
Sono sempre i genitori a decidere. Se uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.
Se un cittadino ci ripensa
Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà ritenuta valida, sempre, l’ultima dichiarazione prestata secondo le modalità previste.
Per riassumere
In caso di morte possono verificarsi tre casi:
· il cittadino ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione: i familiari non possono opporsi
· il cittadino ha espresso volontà negativa alla donazione: non c’è prelievo di organi
il cittadino non si è espresso: il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono.